ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE ALBERGHIERO "S. MARTA"
Strada delle Marche, 1 – 61122 Pesaro Tel. 0721/37221 Fax 0721/31924 C.F. n.92059320413
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

Art. 1 - Principi fondamentali

  1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.
  2. Ogni studente è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare. In nessun caso può essere sanzionata, né in forma diretta né in forma indiretta, la libera espressione delle opinioni giustamente manifestata e che non risulti, in nessuna forma e maniera, lesiva della personalità altrui.
  3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, a quello del rimedio e del pieno indennizzo del danno. Ogni irrogazione de sanzione:
    • sarà guidata dai principi di diligenza, prudenza e buon senso
    • tenderà all'individuazione di un Progetto educativo
    • sarà preceduta dalla valutazione di tutte le circostanze che hanno determinato l'infrazione
    • prenderà in considerazione la ricaduta del provvedimento disciplinare sul singolo studente e sulla classe
  4. La sanzione deve essere irrogata nel modo più tempestivo possibile per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
  5. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.
  6. All'alunno sarà offerta la possibilità di convertirle, compatibilmente con le risorse disponibili, in attività in favore della comunità scolastica o di Associazioni del terzo settore regolarmente convenzionate con la scuola.
  7. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
  8. Singole infrazioni disciplinari di non particolare gravità non possono influire sulla valutazione del profitto. Il Cdc, nella valutazione finale della condotta e dell'Educazione civica, terrà conto globalmente delle infrazioni commesse e degli effetti delle sanzioni. La valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
  9. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente. E' in ogni caso garantita la valutazione della gravità del fatto commesso tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.
  10. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

Art. 2 - Sanzioni e organi competenti

Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari

Codice Sanzione Responsabile
S1Richiamo verbaleDocente
S2Consegna aggiuntiva da svolgere in classe; consegna aggiuntiva da svolgere a casaDocente
S3Richiamo sul Registro elettronicoDocente
S4Nota disciplinare con annotazione sul registro di classeDocente
S5Ritiro del dispositivo elettronico (anche telefono cellulare) con riconsegna alla famiglia e possibile ulteriore sanzioneDocente
S6Redazione verbale per violazione divieto di fumo nelle aree di pertinenza scolasticaDocente
S7Convocazione dei genitori per iscritto o telefonicamenteDocente/Dirigente
S8Richiamo del DirigenteDirigente
S9Comunicazione ai genitori – Lettera di CENSURAConsiglio di classe
S10Riparazione del danno con coinvolgimento diretto dell'alunno e/o della famigliaUfficio di presidenza su segnalazione del Docente
S11Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visita guidata o viaggio di istruzione)Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico
S12Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorniConsiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico
S13Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorniConsiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico
S14Allontanamento oltre i quindici giorniConsiglio d'Istituto
S15Allontanamento fino al termine delle lezioniConsiglio d'Istituto
S16Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivoConsiglio d'Istituto

Art. 2 - Corrispondenza Infrazioni/Sanzioni

Categoria Sanzione Infrazione Responsabile
CATEGORIA 1 S1 - S2 - S3 ritardi ripetuti Docente
ripetute assenze saltuarie
assenze o ritardi ingiustificati
dimenticanza abituale e/o mancanza del materiale didattico necessario
mancato rispetto delle consegne a casa o a scuola
abbigliamento inadeguato e non rispettoso
CATEGORIA 1 S4 - S5 - S6 - S7 - S8 mancato rispetto delle regole del vivere civile, anche al cambio dell'ora o a ricreazione Docente
disturbo delle attività didattiche
falsificazione di firme dei genitori o dei contenuti delle comunicazioni scuola/famiglia
utilizzo a scuola non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici
contestazione violenta (urla e gesti) dell'operato dei docenti e/o del personale della scuola
insulti (asserzioni o comportamenti) verso i compagni*
allontanamento dall'aula durante le lezioni per tempi eccessivamente prolungati rispetto alle esigenze comunicate
danneggiamenti involontari a beni della scuola e/o di compagni per incuria e distrazione
scritte o disegni sui muri, sulle porte, sui banchi, su qualsiasi materiale comune, ecc. (decoro dell'istituto)
uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico
comportamento manifestamente complice o istigazione a compiere infrazioni che manifesti indifferenza al bene comune
CATEGORIA 2 S6 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 impedire costantemente il regolare svolgimento delle attività didattiche di un singolo compagno o dell'intera classe con comportamenti aggressivi o fastidiosi Varie (vedi tabella sanzioni)
imprecazioni e/o bestemmie, orali o scritte
fumare negli ambienti e nelle pertinenze della scuola
allontanamento non autorizzato dalla scuola durante l'orario scolastico
danneggiamento volontario o sottrazione di oggetti altrui e/o di materiali comuni
comportamento pericoloso e/o uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri
comportamenti rissosi e/o intimidatori verso gli altri
offese e insulti o comportamenti discriminatori verso i docenti o i compagni*
atti di bullismo e/o cyberbullismo, anche con manifesto comportamento complice o istigazione a compiere infrazioni che manifesti totale indifferenza al bene comune*
violenze fisiche e/o psicologiche, anche verbali, verso tutti i membri della comunità scolastica, anche fuori dalla scuola (es. scuolabus) o attraverso i social networks*
utilizzo di sostanze stupefacenti
rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle disposizioni organizzative e funzionali della scuola per la tutela dell'incolumità degli alunni e della salute in generale e/o delle norme di sicurezza
invitare e/o favorire l'ingresso di estranei nei locali scolastici e loro pertinenze
CATEGORIA 3 S14 - S15 - S16 tutti gli atti e comportamenti che costituiscano ipotesi di reato (ad es.: costrizione, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendi, allagamenti, etc.) Consiglio d'Istituto
atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale
reiterazione frequente di atti rientranti nella categoria 2
nei casi più gravi di quelli già indicati ai punti precedenti. È in ogni caso garantita la valutazione della gravità del fatto commesso tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni e la verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità scolastica durante l'anno

Art. 3 - Circostanze aggravanti e attenuanti

Le circostanze aggravanti e attenuanti giustificano l'applicazione della sanzione, rispettivamente di gravità superiore o inferiore, solo se si riferiscono alla stessa infrazione e/o infrazione della stessa gravità.

Costituisce circostanza che aggrava la sanzione applicabile o che giustifica l'applicazione di una sanzione superiore:

Costituisce circostanza che attenua la sanzione applicabile, consentendo di optare per la sanzione inferiore:

Art. 4 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

  1. Le sanzioni da S1 a S7 sono irrogate direttamente dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato.
  2. Le sanzioni S8 e S10 sono irrogate direttamente dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato, anche su segnalazione del singolo docente.
  3. Per tutte le altre sanzioni è previsto il seguente procedimento amministrativo:
    • Invio di lettera di Censura alla famiglia:
      • dopo un congruo numero (≥ 5 o il numero che il CdC consideri congruo) di provvedimenti disciplinari rientranti nella Categoria 1
      • a seguito del verificarsi di situazioni rientranti nella Categoria 2
    • Per i casi rientranti nella Categoria 3, si procede direttamente senza alcun invio di Lettera di censura
    • Comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito, previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e di un fatto preciso e concreto
    • Invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro 5 giorni
    • Convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione
    • Conclusione del procedimento con provvedimento dell'organo collegiale di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni, o di archiviazione senza effetti del procedimento stesso

Art. 5 – Casi particolari

  1. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
  2. Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività riparatorie in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione. La proposta DEVE sempre essere avanzata nei casi di allontanamento uguale o superiore ai 15 giorni. Le attività alternative possono essere scelte tra quelle previste dalle convenzioni con Associazioni del terzo settore attivate dalla scuola. Tali possibili misure si configurano come sanzioni autonome (in tempi non coincidenti con l'attività didattica) oppure come misure alternative/aggiuntive che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
  3. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o al danneggiamento dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
  4. I giorni di sospensione sono considerati in ogni caso giorni di assenza da conteggiarsi ai fini della validità dell'anno scolastico e il proficuo svolgimento delle attività inciderà sulla valutazione finale della condotta e dell'Educazione civica.
  5. Uso del telefono cellulare a scuola: l'alunno può avere al seguito il telefono cellulare, tenuto spento e/o non utilizzato durante tutta la permanenza a scuola; tenere il telefono acceso e/o utilizzarlo (salvo per fini didattici, su espressa autorizzazione del docente) costituisce infrazione disciplinare sanzionata; al verificarsi dell'infrazione si procede come di seguito indicato con criterio di gradualità:
    • richiamo verbale da parte del docente
    • annotazione sul registro elettronico
    • ritiro del cellulare da parte del docente
    • consegna dello stesso alla scuola
    Per la restituzione del cellulare:
    1. allo studente, in caso di ritiro da parte del docente, alla fine della lezione
    2. in caso di consegna alla scuola verrà restituito alla fine delle lezioni:
      • ai genitori in caso di alunni minorenni
      • all'alunno nel caso di alunni maggiorenni
    3. al ripetersi del fatto per la terza volta, convocazione dei genitori o dell'alunno in Direzione

Art. 6 - Impugnazioni

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
  2. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.
  3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 7 - Organo interno di garanzia

  1. Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:
    • prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione
    • evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'Istituto
    • esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica
  2. L'Organo interno di garanzia della scuola è costituito da cinque membros effettivi e quattro supplenti:
    • il Dirigente Scolastico, che assume la veste di Presidente
    • un genitore come membro effettivo e un genitore como membro supplente nominati dal Consiglio di Istituto fra coloro che nelle precedenti elezioni per il Consiglio di Istituto abbiano ricevuto almeno un voto
    • un docente como componente effettivo e un docente in qualità di membro supplente, entrambi nominati dal Consiglio di Istituto fra i propri rappresentanti dei Docenti
    • un docente como componente effettivo e un docente in qualità di membro supplente, entrambi nominati dal Consiglio di Istituto fra coloro che nelle precedenti elezioni per il Consiglio di Istituto abbiano ricevuto almeno un voto (il primo non eletto)
    • uno studente maggiorenne como componente effettivo e uno studente maggiorenne in qualità di membro supplente, nominati dal Consiglio d'Istituto fra coloro che nelle precedenti elezioni per il Consiglio di Istituto abbiano ricevuto almeno un voto (il primo non eletto). In caso di decadenza, lo studente membro dell'Organo di Garanzia viene nominato in sede di elezione dei rappresentanti
  3. L'organo di garanzia dura in carica per tre anni scolastici, in linea con il rinnovo del Consiglio d'istituto.

Art. 8 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia

  1. L'Organo interno de garanzia è convocato dal D.S. mediante avviso individuale inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.
  2. Alla prima convocazione l'Organo di Garanzia designa un segretario verbalizzante.
  3. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
  4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno tre componenti (la metà più uno). Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
  5. Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è segreto.
  6. Le deliberazioni sonto adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. Il membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal supplente.
  8. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
  9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
  10. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro 15 giorni.

Art. 9 – Patto educativo di corresponsabilità

  1. All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di II grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.
  2. Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei docenti, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti.
  3. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori e agli alunni, unitamente al Regolamento di disciplina e alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno.

Art. 10 – Contrasto ai fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo

Si allega al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante la procedura per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e Cyberbullismo.